Statuto dell’Associazione PRO LOCO di CARISOLO
Approvato dall’assemblea degli associati del 31 ottobre 2020

PREAMBOLO

 Il 16.04.1952 con Legge regionale n. 8 la frazione di Carisolo aggregata al Comune di Pinzolo dal 1928 fu ricostituita in Comune autonomo. Dopo alcuni anni indispensabili per la riorganizzazione
del paese un gruppo di censiti di Carisolo, tra cui: Belletti Albino, Ambrosi Emilio, Boccagni Mario, Bonapace Italo, Fostini Armando e Nella Celestino, valutata la necessità di costituire un’associazione che seguisse da vicino lo svilupparsi del settore terziario, fondò in data 22 febbraio 1957 con approvazione del Consiglio Comunale la Pro Loco di Carisolo.


Venne eletto alla carica di Presidente il Sig. Ambrosi Emilio e a quella di Segretario il Sig. Belletti
Albino.

STEMMA

Stemma Pro Loco Carisolo

 Lo stemma della Pro Loco di Carisolo raffigura un fiore di carice stilizzato inserito al centro di una
pergamena realizzato nel 1995 dal pittore Sergio Trenti.

ll Carice. Il delicato fiore del Carice dà il nome a Carisolo. Secondo i naturalisti Onorio Dalpiaz e Giuseppe Nangeroni la piana di Carisolo, dopo lo scioglimento dei ghiacciai era completamente ricoperta di cariceti, fiori di palude della specie Carex, della famiglia delle cyperacee. Da qui Careseolum = cariceto = Caresolo e quindi Carisolo.

La Pergamena. Il disegno stilizzato del carice è stato ripreso dal marchio (Signum tabellionis) di un notaio rendenese del cinquecento così come riportato in antiche pergamene.
Come il fiore trae il proprio nutrimento dalle radici, così una comunità per vivere ha bisogno di scoprire la propria storia, la propria cultura e le proprie tradizioni per conservarle e trasmetterle alle generazioni future. Compito questo anche dell’Associazione Pro Loco attenta a far conoscere il proprio territorio, l’arte delle sue Chiese e le bellezze che lo esaltano a residenti e turisti.


Grafica Gotica. La nostra gente e la nostra popolazione ha origini retiche.


Secondo gli storici del periodo classico, Plinio, Strabone, Plutarco, discende da genti autoctone: i Reti, così chiamati perché abitanti il territorio denominato Rethia.


E’ quello retico un popolo originario del luogo, ma aperto a influssi provenienti da più parti soprattutto romani.

Questo esprime anche il carattere della gente che unisce la riservatezza, la laboriosità e serietà con il senso di ospitalità e gioia di vivere.

 Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1.1 Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “CTS”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Associazione Pro Loco Carisolo – Associazione di promozione sociale” in breve ” Pro Loco Carisolo APS” e di seguito indicata come “Associazione”.

1.2 L’associazione ha sede legale in Via Verdi, 24 nel comune di Carisolo.

1.3 Il trasferimento della sede nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e viene deliberato dal Consiglio Direttivo.

1.4 Entro 30 (trenta) giorni dall’eventuale modifica di cui al precedente comma l’indirizzo della nuova sede legale deve essere inviata comunicazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 48 del CTS.

1.5 L’Associazione ha durata illimitata.

 Art.2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS”
o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”

 2.1 L’Associazione utilizza nella denominazione sociale, negli atti e nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione “Associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS”.

 Art. 3 – Scopi e finalità

 3.1 L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone di svolgere attività di interesse generale, nei confronti degli associati, dei loro famigliari e di terzi nel settore del turismo, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

3.2 L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dirette a perseguire il bene comune e ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale; promuove inoltre la valorizzazione del territorio, delle sue risorse e dei suoi prodotti così come descritto all’articolo 4 del presente Statuto.

3.3 E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

3.4 Per il conseguimento degli scopi sopraindicati, e al fine di tutelare gli interessi dell’intera comunità, l’associazione si impegna, nelle modalità e nei termini consentiti dall’ordinamento giuridico, ad istituire e mantenere un dialogo continuativo con l’amministrazione comunale di riferimento.

3.5 L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati nè prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa nè, infine, collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

 Art.4 – Attività di interesse generale e ruolo del volontariato

4.1 L’associazione persegue i suoi scopi attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 co.1 del CTS, alle lettere:
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente
e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, (…);
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

4.2 Al fine di perseguire le finalità e le attività di interesse generale di cui ai precedenti articoli, l’Associazione, a titolo esemplificativo potrà:
valorizzare il territorio di Carisolo e della Val Rendena attraverso la cura dello stesso e lavori o interventi di sistemazione ed abbellimento;
curare e salvaguardare la flora presente sul territorio, anche attraverso il recupero di aree verdi dismesse;
curare gli edifici locali di interesse culturale e storico (es. Chiesa di S. Stefano, Casa di Minighina con i relativi affreschi, la Sala “La Guil” che custodisce beni di valore artistico e storico, etc.) che necessitino di interventi di restauro e manutenzione;
regolamentare, attraverso la concessione di specifici permessi e in accordo con l’amministrazione competente, l’emissione di permessi per attività di raccolta funghi, per l’attività di pesca nelle aree di competenza e per le visite al Parco Naturale Adamello Brenta ed altre specifiche attività legate alla cura, tutela e valorizzazione del territorio;
implementare e gestire gruppi di volontariato con lo scopo di favorirne l’aggregazione e la partecipazione degli stessi, anche in qualità di volontari, alle manifestazioni organizzate sul territorio;
cura e recupero delle tradizioni locali;
gestire gli aspetti culturali e di accoglienza sul territorio (informazioni, supporto ai cittadini,
supporto alle associazioni, servizi informativi etc.)
organizzare eventi ed attività di intrattenimento finalizzati a favorire la socialità della collettività;
gestire attività ricreative (bar, auditorium comunale, attività e spettacoli teatrali e serate culturali, corsi per attività motorie, attività sportive);
curare e divulgare pubblicazioni e documentari legati agli aspetti storici paesaggistici e culturali
del territorio.

4.3 L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4.4 L’associazione si impegna nella realizzazione, promozione e coordinamento di iniziative e manifestazioni di interesse turistico ricreativo, sportivo e culturale ivi comprese quelle di abbellimento.

4.5 L’associazione realizza attività di sensibilizzazione volte a sviluppare la cultura dell’ospitalità e il rispetto dell’ambiente.

4.6 L’associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4.7 L’Associazione potrà porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso. Potrà, altresì, porre in essere ogni altra modalità di raccolta fondi nei limiti e secondo le modalità previste dalle altre disposizioni di
legge.

 Art.5 – Ambito territoriale e collaborazioni

5.1 L’associazione svolge la sua attività nel Comune di Carisolo.

5.2 L’associazione può aderire ad altre organizzazioni che perseguono scopi compatibili e coerenti con la propria finalità.

 Art.6 – Ammissione dei Associati e loro qualifica

6.1 Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

6.2 Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

6.3 Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

6.4 La richiesta di nuova adesione all’associazione viene presentata in forma scritta al consiglio direttivo, che delibera sulla richiesta entro 45 giorni dalla presentazione della domanda e ne dà comunicazione all’interessato in forma scritta entro i successivi 20 giorni.

6.5 Il richiedente acquista la qualifica di associato dal momento dell’adozione del provvedimento di ammissione.

6.6 L’eventuale diniego deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

6.7 Il consiglio direttivo stabilisce i termini entro i quali gli associati devono provvedere al versamento della quota associativa.

6.8 L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. È quindi espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

6.9 Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non è previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

 Art. 7 – Perdita della qualifica di associato

7.1 La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:
recesso volontario: ad ogni associato è riconosciuto il diritto di recedere dal vincolo associativo
in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al consiglio direttivo;
decadenza: gli associati decadono dal vincolo associativo qualora non versino la quota nei termini di cui all’articolo 6.7;
esclusione: il consiglio direttivo delibera in ordine all’esclusione dell’associato nei casi di comportamenti ritenuti dannosi, indegni o lesivi delle finalità, dell’azione e dell’immagine dell’associazione oltre che per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

7.2 Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato e comunicato, è ammesso
ricorso alla prima assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

7.3 Fino alla data di convocazione dell’assemblea, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal
provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può partecipare alle riunioni assembleari senza
diritto di voto.

7.4 L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 Art.8 -Diritti e doveri degli associati

 8.1 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell’associazione.

8.2 All’associato spettano i seguenti diritti:
di partecipare attivamente alla vita associativa e alle iniziative dell’associazione contribuendo al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 3;
di partecipare all’assemblea, se maggiore di età con diritto di parola e di voto, ivi compresi i diritti di elettorato attivo e passivo;
di essere informato su tutte le iniziative ed attività dell’associazione;
di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione (libri sociali), con possibilità di ottenerne copia a proprie spese. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La visione dei documenti sociali è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo);
ogni altro derivante dal presente Statuto o dalla legge.

8.3 L’associato si impegna:
a versare la quota associativa nella misura stabilita dall’assemblea;
al rispetto dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione e che non possa danneggiare l’immagine della stessa;
a rispettare ogni altro dovere derivante dallo Statuto o dalla legge.

 Art. 9 – Organi sociali

9.1 Sono organi dell’Associazione:
a) l’assemblea degli associati;
b) il consiglio direttivo;
c) l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
d) l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;

9.2 Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell’incarico ricoperto. E’ quindi garantita la libera eleggibilità
degli organi sociali.

 Art.10 – Assemblea degli associati: modalità di convocazione

10.1 L’assemblea degli associati è organo sovrano dell’associazione ed è costituita da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

10.2 L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

10.3 Essa è convocata dal Presidente dell’associazione almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto finanziario ed ogniqualvolta sia necessario o il consiglio direttivo, a maggioranza, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso l’assemblea deve essere convocata entro 10 giorni dalla data della richiesta.

10.4 Gli associati hanno diritto di partecipare alle deliberazioni dell’assemblea secondo il principio democratico di “una testa, un voto”. I soci possono intervenire all’assemblea a mezzo di delega
scritta di un altro socio. Ogni associato può rappresentare in assemblea un numero massimo di 1 (uno) associato.

10.5 La convocazione è fatta mediante avviso scritto a mezzo posta ordinaria/raccomandata/PEC o altro mezzo, anche elettronico, idoneo a dare verifica di avvenuta ricezione, da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione a tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo, con indicazione del giorno, di prima e seconda convocazione, del luogo, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno.

10.6 In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

10.7 La convocazione dell’assemblea, in aggiunta, avviene con l’affissione della stessa all’albo della Pro Loco del luogo almeno 10 giorni prima della riunione.

10.8 L’avviso di convocazione è sottoscritto dal presidente.

10.9 Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, a scrutinio segreto quando riguardi le persone o quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

10.9 Delle assemblee, ordinarie e straordinarie, è redatto e conservato apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l’assemblea e dal segretario verbalizzante. Nel caso di elezione di organi, lo
stesso dovrà essere sottoscritto anche dagli scrutatori.

 Art. 11 – Assemblea ordinaria: competenze

11.1 L’assemblea ordinaria delibera in merito a:
l’approvazione del rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;
l’approvazione del programma delle attività;
l’elezione delle cariche sociali;
l’adesione ad altre organizzazioni;
la discussione e l’approvazione degli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’associazione;
i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’associazione;
la discussione su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno;
la responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore e l’eventuale azione di responsabilità nei loro confronti.

 Art. 12 – Assemblea ordinaria: costituzione e deliberazioni

12.1 L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero degli associati.

12.2 La seconda convocazione dovrà essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

12.3 L’assemblea è presieduta dal Presidente, dal Vice Presidente, ovvero da altro associato indicato in sede di riunione assembleare; l’assemblea nomina un segretario verbalizzante e, in caso di elezioni, 2 o più scrutatori.

12.4 L’assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti degli associati presenti.

 Art. 13 – Assemblea straordinaria: competenze, costituzione e deliberazioni

13.1 L’assemblea straordinaria delibera in merito :
alla modifica dello statuto;
alle operazioni straordinarie di all’art. 42bis del cod.civ.;
allo scioglimento dell’associazione ed alla devoluzione del suo patrimonio;

13.2 L’assemblea straordinaria per le modifiche dello statuto e per le operazioni straordinarie è
validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati. Le deliberazioni conseguenti
vengono adottate con la maggioranza dei presenti.

13.3 Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

 Art. 14 Consiglio direttivo: composizione, poteri e funzionamento

14.1 Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile di componenti compreso tra 7 (sette) e 13 (tredici) membri, eletti tra gli associati dall’assemblea che ne individua preliminarmente il
numero.

14.2 Il Consiglio direttivo dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri possono essere rieletti. I consiglieri possono essere revocati dall’assemblea, con le maggioranze previste dall’assemblea ordinaria.

14.3 Il presidente ed il vice-Presidente vengono nominati all’interno del Consiglio direttivo tra i propri componenti.

14.4 Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate e preventivamente autorizzate.

14.5 Non può essere eletto amministratore, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

14.6 Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente, o in sua assenza il vice-Presidente, lo ritenga necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

14.7 Il Consiglio direttivo è legalmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza di voti dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Le deliberazioni devono risultare dal relativo verbale, redatto dal segretario e sottoscritto da questi e dal presidente e conservato agli atti nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

14.8 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

14.9 Nell’attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni dell’assemblea, compete al Consiglio direttivo:
predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea unitamente alla relazione dell’organo di revisione;
l’ammissione e l’esclusione degli associati;
proporre all’assemblea l’ammontare delle quote sociali;
l’acquisto o alienazioni dei beni mobili;
l’assunzione di obbligazioni attive e passive o mutui;
la predisposizione e l’approvazione di eventuali regolamenti interni da sottoporre all’assemblea per l’approvazione;
ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione per la realizzazione delle finalità sociali, salvo quanto è riservato alla competenza dell’assemblea dalla legge e dal presente statuto;
deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

14.10 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell’ultima elezione delle cariche sociali svoltasi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. Nel caso di parità di voti la carica di consigliere sarà assegnata a sorteggio.

14.11 I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque associati in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio direttivo vigente. In assenza o esaurimento del numero dei non eletti, si provvede all’integrazione del Consiglio con la prima Assemblea ordinaria utile.

14.12 Se le dimissioni sono presentate da almeno la metà dei componenti o dalla maggioranza (nel caso siano in numero dispari) dovrà essere rinominato l’intero Consiglio. Qualora ciò accada, il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine il consigliere più anziano, convoca l’assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla data delle dimissioni, per le nuove elezioni. Fino
all’elezione dei nuovi consiglieri il Consiglio svolge la sola attività essenziale di ordinaria amministrazione.

 Art. 15 – Presidente ed il vice-Presidente

15.1 Il Presidente dell’associazione è nominato all’interno del Consiglio direttivo, resta in carica 4 anni ed è rieleggibile. Può essere revocato con delibera del Consiglio direttivo con le stesse maggioranze previste per l’atto di nomina.

15.2 Egli svolge le seguenti funzioni:
ha la legale rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
convoca e presiede l’assemblea e il consiglio direttivo;
stipula e sottoscrive i contratti e le convenzioni previa autorizzazione degli altri organi competenti;
dà esecuzione alle decisioni assunte dagli organi competenti;
adotta nei casi di urgenza e di necessità i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo da sottoporre alla ratifica dello stesso nella seduta immediatamente successiva.

15.3 In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vicepresidente in tutte le sue funzioni

 Art. 16 – Segretario

16.1 Il Consiglio direttivo procede all’individuazione di un segretario che potrà essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti o anche non associato. Qualora non faccia parte del direttivo, partecipa alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

16.2 Il segretario redige i verbali del consiglio direttivo e dell’assemblea, sottoscrive i predetti atti unitamente al presidente e provvede alla tenuta dei libri sociali, oltre a svolgere le mansioni delegategli dal Consiglio Direttivo o dal presidente.

16.3 Il segretario assicura il regolare funzionamento amministrativo dell’associazione.

16.4 Il segretario resta in carica per la durata del consiglio direttivo che l’ha nominato e può essere riconfermato.

 Art. 17 – Organo di controllo

17.1 L’organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato ove previsto per legge o se ritenuto utile. Se collegiale, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea e nomina al proprio interno un Presidente.

17.2 L’organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

17.3 Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

17.4 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

17.5 I componenti dell’organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del cod. civ., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile e devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

 Art. 18 – Competenze dell’organo di controllo

18.1 È compito dell’organo di controllo:
vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
esercitare il controllo contabile;
esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

18.2 L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

18.3 Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

 Art. 19 – Organo di revisione

19.1 L’organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall’Assemblea. Il componente dell’organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

19.2 L’organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

19.3 L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

19.4 Delle proprie attività redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

19.5 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell’organo di revisione decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova
elezione da parte dell’Assemblea.

19.6 Il componente dell’organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

 Art. 20 – Responsabilità degli organi sociali

20.1 Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

20.2 I Consiglieri, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

 Art. 21 – Commissioni interne

21.1 Il Consiglio direttivo, al fine di agevolare il proprio lavoro, può istituire delle “Commissioni interne” che affrontino particolari tematiche o si occupino di specifici compiti.

21.2 Le commissioni interne si compongono di membri del Consiglio direttivo, di collaboratori interni ed esterni e di volontari. Esse vengono nominate e revocate dal consiglio direttivo che ne nomina anche il Coordinatore.

21.3 Il Consiglio direttivo identifica il tema di lavoro delle commissioni ed eventualmente il tempo complessivo entro il quale portare a termine il lavoro. La Commissione declina l’obiettivo e le modalità della sua valutazione. Grazie alla presenza dei collaboratori abbozza ipotesi operative e ne verifica la sostenibilità economica.

21.4 La Commissione può redigere un proprio regolamento interno.

21.5 Il Coordinatore della Commissione porta le proposte nel Consiglio direttivo attraverso un documento scritto solo dopo aver raggiunto un accordo sull’obiettivo e dopo aver indicato come intende valutarne il raggiungimento.

21.6 Nel caso in cui la Commissione non riesca ad organizzare e/o finalizzare il proprio compito rimette il mandato al direttivo.

21.7 Le Commissioni non hanno autonomia giuridica né economica e l’impegno delle risorse viene in ogni caso deliberato dal direttivo.

21.8 Ogni Commissione deve verbalizzare le proprie riunioni.

 Art.22 – Risorse economiche

22.1 Le entrate dell’associazione possono derivare da:
a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività di raccolta fondi;
f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex artt. 5 e 6 del Codice del Terzo settore;
h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

22.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

22.3 Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 Art. 23 – Rendiconto economico finanziario

23.1 L’esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

23.2 Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all’assemblea entro i termini di legge per la relativa approvazione.

23.3 L’assemblea degli associati delibera all’inizio dell’anno, e comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il piano delle attività e il consuntivo relativo all’anno precedente.

23.4 Entro il 30 giugno, il bilancio deve essere depositato ai sensi dell’art. 48, co. 3 del CTS. Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell’associazione nei 10 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato previa richiesta scritta.

 Art. 24 – Scioglimento

24. 1 L’associazione si scioglie:
quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
quando vengano a mancare tutti gli associati;
quando risulti impossibile assicurarne il normale funzionamento compreso quando risulti impossibile ricostituire gli organi sociali.

24.2 L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.

 Art. 25 – Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore e le attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Carisolo – li 31 ottobre 2020

Il segretario verbalizzante dell’Assemblea: Modesto Povinelli

Il Presidente: Graziano Righi